STATUTO

 

TITOLO I

COSTITUZIONE - SCOPO - SEDE – DURATA

 

ART. 1 – COSTITUZIONE

E’ costituito tra imprese artigiane una società consortile nella forma della società cooperativa denominata “Consorzio CONS.ART.EXPORT ”, società cooperativa.

Per ragioni di mera brevità, saranno utilizzate nel presente atto, in luogo della denominazione sociale scritta per intero, le espressioni “Consorzio”, “Società Consortile” o, semplicemente, “Società C.”.

Il Consorzio è iscritto al Registro Prefettizio delle cooperative, ad altri Albi, Registri, Ruoli, Schedari, ecc. obbligatori e, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può aderire ad Associazioni sindacali artigiane.

Con delibera del consiglio di amministrazione può aderire ad Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, di cui al primo comma dell’art. 11 della Legge 31/01/1992 n. 59.

ART. 2 – SEDE

Il Consorzio ha sede in Reggio nell’Emilia.

Il Consorzio potrà istituire e/o sopprimere - su delibera dell’Assemblea ordinaria - sedi secondarie, succursali, agenzie, dipendenze ed affini, con o senza rappresentanza, in Italia o all’estero.

Il domicilio dei consorziati, per quanto attiene i rapporti consortili, è quello risultante dal libro dei soci.

I Consorziati sono comunque tenuti a comunicare tempestivamente le variazioni del loro domicilio.

 

ART. 3 - SCOPO

Il Consorzio ha come scopo sociale ed esclusivo l’esportazione dei prodotti delle imprese associate e l’importazione di materie prime e semilavorati da utilizzarsi da parte delle aziende consorziate, nonché l’attività promozionale per realizzare dette iniziative.

Nell’ambito dell’oggetto consortile, il Consorzio potrà curare in particolare:

a)      la promozione dell’attività di vendita attraverso l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, l’approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

b)      la prestazione di assistenza e consulenza tecnica e commerciale all’export;

c)      favorire lo sviluppo dell’impresa artigiana, in termine di crescita imprenditoriale, specializzazione produttiva, autonomia commerciale;

d)      la commercializzazione in nome proprio della produzione dei consorziati;

e)      la partecipazione ad enti ed organismi, anche economici, sia in Italia che all’estero, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra;

f)        ogni altra attività avente comunque attinenza con le finalità delle leggi in materia di incentivi a favore dei consorzi per l’esportazione.

Per il conseguimento delle attività di cui sopra il consorzio può provvedere ad adottare tutte le iniziative più adeguate per la raccolta di contributi da Enti Pubblici e privati, in conformità alle disposizioni di legge.

Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività direttamente e/o indirettamente connessa agli scopi di cui sopra e comunque utile al perseguimento degli stessi, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi consortili, e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nei limiti  di cui alla legge n. 1/91, 127/91 Dlg. 385/93

 

ART. 4 - DURATA

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2020.

 

TITOLO II - DEI CONSORZIATI

 

ART. 5 - MANDATO

I singoli partecipanti al Consorzio, per tutta la durata della loro partecipazione conferiscono al Consorzio il più ampio mandato ad agire in nome e per conto di ciascuno di essi ed in nome proprio e per conto dei singoli consorziati. 

Il mandato si intende conferito agli organi del Consorzio previsti dal presente statuto nei limiti dei poteri a ciascuno di essi attribuiti ed unicamente per l’attuazione degli scopi consortili o per il soddisfacimento delle richieste di volta in volta effettuate dai singoli partecipanti.

Il mandato è conferito a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento delle richieste dei partecipanti.

 

ART. 6 - REQUISITI  DEI CONSORZIATI

Il numero massimo dei Consorziati è illimitato ed il numero minimo non può essere inferiore a quello previsto dall’art. 2 della Legge 21 Febbraio 1989 n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle leggi che regolano le società cooperative.

Possono fare parte del Consorzio le imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 e le piccole e medie imprese industriali aventi i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 della Legge 21 Febbraio 1989 n. 83.

E’ esclusa la partecipazione di imprese che per collegamenti tecnico-finanziari si configurano come appartenenti  ad un gruppo imprenditoriale, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 4° della Legge 21 Febbraio 1989 n. 83.

Nella formazione della compagine consortile ove possibile potranno essere rispettate le disposizioni e le proporzioni previste dall’art. 6 della Legge 8 Agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nell’ambito della gestione del Consorzio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione secondo le direttive e sotto la vigilanza dello stesso, possono essere costituite sezioni di consorziati alle quali partecipano i Consorziati operanti nei diversi settori produttivi e/o in particolari zone territoriali.

 

ART. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

Chi intende essere ammesso come consorziato deve presentare al consiglio di amministrazione del Consorzio domanda scritta, firmata dal titolare o legale rappresentante, contenente:

a)      la denominazione o ragione sociale, la sede legale dell’impresa e l’indicazione di eventuali sedi secondarie;

b)      le generalità complete del titolare e dei soci;

c)      l’attività effettivamente svolta, la sede dove la stessa viene esercitata, il numero di codice fiscale e partita I.V.A.;

d)      certificato di iscrizione all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane ovvero - trattandosi di impresa industriale - di certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

e)      dichiarazione di accettazione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente  adottate dagli organi consortili, nonchè del regolamento interno;

f)        l’ammontare della quota che si impegna a sottoscrivere e che non deve essere inferiore al minimo stabilito dalla legge 21/2/1989 n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni;

g)      dichiarazione attestante che né il legale rappresentante, né l’eventuale delegato non è stato e non è assoggettato a procedure fallimentari, né interdetto all’esercizio di attività imprenditoriale;

h)      per le società copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se richiesti espressamente dall’Organo Amministrativo;

Ogni impresa deve indicare nella domanda la persona designata a rappresentarla a tutti gli effetti per i rapporti con il consorzio.

Sulla domanda di ammissione delibera il consiglio di amministrazione del Consorzio in modo definitivo.

L’Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Statuto e la inesistenza delle cause di incompatibilità, in detto articolo indicate, esprime il proprio parere e delibera sull'accoglimento o meno della domanda entro 60 (sessanta) giorni dalla data della presentazione della stessa con l’invito a provvedere entro il termine fissato dal consiglio di amministrazione, al versamento della quota sociale sottoscritta e dell’eventuale tassa di ammissione.

La delibera dell’Organo Amministrativo dovrà essere comunicata agli interessati entro 60 (sessanta) giorni dalla data della stessa.

 

ART. 8 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

I consorziati per tutto il periodo di partecipazione al Consorzio sono tenuti:

a)      alla scrupolosa osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi consortili;

b)      a partecipare all’attività e ad usufruire dei servizi prestati dal Consorzio ai sensi del successivo art.9;

c)      a non partecipare né essere associati ad altri Consorzi o società consortili aventi finalità e scopi in contrasto con gli interessi comuni degli altri Consorziati, salvo esplicito consenso del consiglio di amministrazione;

d)      a versare i contributi ordinari, integrativi e straordinari previsti dall’art. 16;

e)      a consentire le forme di controllo necessarie ed opportune dirette a favorire l’accertamento dell’esatto adempimento degli obblighi consortili assunti;

f)        a comunicare al consiglio di amministrazione entro 2 mesi dalla data in cui è intervenuta la variazione, le modificazioni dell’attività, della forma giuridica, della sede dell’impresa e dei nomi delle persone designate a rappresentarla.

 

ART. 9 - DIRITTI DELLE IMPRESE CONSORZIATE

Su richiesta delle imprese consorziate, il consiglio di amministrazione elaborerà piani di intervento nell’interesse di tutte le imprese o di parte di esse.

Il piano dovrà in linea di massima contenere:

a)      un’analisi la più dettagliata possibile della proposta;

b)      individuazione delle aree e dei mercati a cui si fa riferimento;

c)      piano finanziario;

d)      modalità e tempi di attuazione;

e)      ogni altra notizia atta a meglio identificare l’iniziativa proposta.

Le modalità di partecipazione dei consorziati alle iniziative previste nel singolo piano saranno stabilite dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può richiedere, alle imprese consorziate interessate ai piani di intervento predisposti, l’accettazione in forma scritta degli stessi e delle modalità di partecipazione e attuazione stabilite dal consiglio di amministrazione.

Qualora il Consorzio assuma obbligazioni verso i terzi nell’interesse di alcuna delle imprese consorziate, queste sono tenute a presentare al Consorzio idonee garanzie.

Indipendentemente dalla quota sottoscritta o versata, ogni impresa consorziata ha la possibilità di beneficiare dei servizi consortili e di partecipare agli organi sociali.

 

ART. 10 - SANZIONI PECUNIARIE E SOSPENSIONI

Il consiglio di amministrazione può adottare sanzioni pecuniarie e/o sospensione dall’esercizio dei diritti consortili nei confronti dei consorziati inadempienti agli obblighi consortili, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

I suddetti provvedimenti devono essere comunicati all’interessato entro 15 (quindici) giorni dalla delibera.

Contro i provvedimenti disciplinari previsti dal presente articolo, l’interessato può proporre reclamo al Collegio arbitrale di cui al successivo art.29 entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione.

 

ART. 11 - RECESSO

E’ ammesso il recesso, quando il consorziato ne faccia richiesta scritta diretta al consiglio di amministrazione e spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della fine dell’esercizio.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

Qualora il recesso sia dovuto a giusta causa, ha effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

 

 

ART. 12 - DECADENZA

Decade dal diritto di far parte del Consorzio il consorziato che:

a)      abbia cessato l’esercizio della propria attività imprenditoriale dandone la prescritta denunzia agli uffici pubblici interessati;

b)      abbia perso i requisiti per l’ammissione;

c)      abbia ceduto la propria azienda a terzi;

d)      sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;

e)      il titolare sia stato interdetto con provvedimento definitivo dall’esercizio dell’attività imprenditoriale.

La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione con effetto dalla data della relativa delibera.

 

ART. 13 - ESCLUSIONE

Può essere escluso dal Consorzio il consorziato che:

a)      abbia commesso gravi infrazioni al presente statuto, al regolamento interno e alle delibere degli organi consortili;

b)      abbia commesso gravi inadempienze agli obblighi consortili e alle obbligazioni contratte per suo conto dagli organi consortili;

c)      sia stato condannato per reati dolosi contro la persona od il patrimonio;

d)      arrechi in qualsiasi modo grave danno materiale o morale al Consorzio od agli altri consorziati.

Sulla esclusione delibera il consiglio di amministrazione. Il provvedimento di esclusione potrà essere deliberato soltanto dopo avere invitato formalmente il consorziato a presentare chiarimenti e giustificazioni circa gli addebiti a lui contestati.

Qualora l’esclusione sia dovuta ad inadempimento degli obblighi consortili, la relativa deliberazione può essere adottata dopo aver invitato il consorziato a regolarizzare la propria posizione. Il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati entro 60 (sessanta) giorni dalla delibera. Avverso i provvedimenti di decadenza e di esclusione è ammesso ricorso al Collegio degli arbitri nei termini e nei modi previstiti dall’art. 29 del presente Statuto. Si applicano a tale scopo le disposizioni contenute agli art. 2528, 2532 e 2533 del c.c.

In caso di esclusione il consorziato cessa di partecipare al consorzio dalla data della delibera, mentre per le obbligazioni assunte esso ne risponde fino alla chiusura dell’esercizio in cui avviene tale decisione.

 

ART. 14 - EFFETTI DI RECESSO, DECADENZA E ESCLUSIONE

I consorziati receduti, decaduti o esclusi sono responsabili verso il consorzio per tutte le spese sostenute per il suo funzionamento o per il soddisfacimento delle richieste dagli stessi effettuate, sino alla data in cui cessano gli effetti della partecipazione.

Il Consorziato receduto, decaduto o escluso resta comunque obbligato all’adempimento delle obbligazioni, verso il Consorzio e verso i terzi per le quali il Consorzio si sia comunque reso garante. I consorziati receduti, decaduti o esclusi hanno diritto unicamente al rimborso della quota sociale da loro effettivamente versata.

Tale rimborso, dedotto quanto spettante al Consorzio fino alla concorrenza di ogni credito liquido, avrà luogo entro i tre mesi successivi alla approvazione del bilancio dell’esercizio in cui il rapporto consortile si scioglie limitatamente al consorziato.

Le somme non richieste e/o non riscosse entro cinque anni non verranno restituite ma portate in aumento del fondo riserva.

 

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - QUOTE DI CONTRIBUTI - BILANCIO - RESPONSABILITA’

 
ART. 15 - CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, del valore nominale non inferiore al minimo stabilito dalla legge 21 febbraio 1989 n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni; e non inferiore e non superiore ai limiti di Legge in generale ed in particolare alle leggi che regolamentano le società cooperative.

Le quote sociali sono nominative e non possono essere cedute a terzi, né sottoposte a pegno o ad altri vincoli, dovendosi le stesse considerare vincolate a favore della Società Consortile, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contratte verso i terzi.

Il versamento delle quote dovrà essere effettuato secondo le modalità e nei termini, anche frazionati, previsti da delibere del Consiglio di Amministrazione.

Nessuno dei soci può essere titolare di quote sociali per un importo superiore al 20% del fondo consortile o del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2, 2° comma, Legge 240/1981 e successive modificazioni e integrazioni.

 

ART. 16 - CONTRIBUTI

I soci sono tenuti a versare alla Società Consortile:

1.    i contributi ordinari annuali necessari a far fronte alle spese di gestione e funzionamento della Società Consortile.

Le modalità con le quali devono essere calcolati e versati i contributi ordinari sono determinati annualmente con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

            In mancanza di detta deliberazione, i contributi devono essere calcolati e versati con le modalità adottate nell'esercizio precedente.

2.    i contributi integrativi eventualmente necessari a sopperire alle spese per il funzionamento della Società, in caso di insufficienza di quelli di cui al numero precedente;

3.    la eventuale tassa o contributo di ammissione, che deve essere corrisposto a fondo perduto, da parte dei nuovi soci.

L’ammontare e le modalità di versamento dei contributi integrativi e della tassa o contributo di ammissione sono determinate dall’Assemblea dei soci.

Il socio è tenuto a rimborsare alla Società C. le spese dalla stessa sostenute per il soddisfacimento di sue particolari richieste o servizi usufruiti, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione o previste in regolamenti interni.

 

ART. 17 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è così costituito:

1.    dal capitale sociale di cui al precedente art. 15;

2.    dalla riserva ordinaria;

3.    dal fondo di riserva straordinario;

4.    da qualsiasi altro bene che pervenga alla Società da enti o da privati, a titolo di liberalità e dalle sanzioni pecuniarie applicate ai soci;

5.    da eventuali riserve indivisibili.

 

 

ART. 18 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L’esercizio sociale inizia il giorno uno gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci, per l’approvazione, entro il 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Qualora ricorrano i presupposti di legge tali da rendere opportuna la proroga della data di approvazione del bilancio, si potrà convocare l’assemblea della società per l’approvazione del bilancio non oltre 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.

Le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, che accompagnano il bilancio, devono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, così come previsto nell’art. 2, n. 1 della Legge 31/01/1992 n° 59, precisando che le risultanze del bilancio corrispondono ai dati delle scritture contabili.

Qualora sussistano le condizioni per fruire delle semplificazioni di cui all'art. 2435-bis del C.C., il bilancio può essere redatto in forma abbreviata.

Gli utili di bilancio, al netto delle deduzioni relative a qualsiasi spesa o impegno, sono destinati come segue:

1.    per una quota pari al 3% a favore dei fondi mutualistici di cui all’art. 11 della Legge 31/01/1992 n° 59;

2.    per almeno il 30% a fondo di riserva legale;

3.     il residuo a riserva straordinaria o da destinare in conformità alle decisioni in merito adottate dall'Assemblea che approva il bilancio.

La società può destinare parte degli utili disponibili a riserva indivisibile, che non può essere assegnata ai soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società Consortile che all’atto del suo scioglimento.

La cooperativa non ha scopo di lucro ed è fatto divieto di distribuzione di utili anche in caso di scioglimento.

Tutte le riserve sono indivisibili anche ai sensi dell’art. 12 della Legge 16/12/1977 n° 904 e non possono essere distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che all’atto del suo scioglimento.

L’accantonamento a riserva indivisibile può essere effettuato anche con diretta imputazione al conto economico al fine di fruire delle agevolazioni previste dall’art. 12 della Legge 12/12/1977 n° 904.

Il Consorzio si pone quale soggetto autonomo, che agisce in nome proprio nell'interesse dei consorziati, alla stregua di un mandatario senza rappresentanza e pertanto per le obbligazioni assunte dalla Società Consortile nei confronti dei terzi, risponde esclusivamente la stessa con il suo patrimonio sociale.

 

 

 

TITOLO IV

DEGLI ORGANI CONSORTILI  

 

ART. 19 - ORGANI DEL CONSORZIO

Gli organi del Consorzio sono:

a)      l’Assemblea dei consorziati;

b)      il consiglio di amministrazione

c)      il Presidente

d)      il Collegio dei Sindaci.

 

 

ART. 20 - ASSEMBLEA: COSTITUZIONE E POTERI

L’assemblea è costituita da tutti gli associati ed alla stessa partecipano, senza diritto di voto, i componenti del collegio dei Sindaci.

Le Assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano la universalità dei consorziati e le loro deliberazioni, che non siano in contrasto con la legge e con il presente statuto, obbligano tutti i consorziati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; l’assemblea nomina il Segretario.

In assenza di entrambi l’assemblea provvede a nominare il proprio Presidente scegliendolo tra i consorziati presenti.

Colui che presiede l’Assemblea chiama ad assisterlo, quando occorre, due scrutatori scegliendoli tra i componenti l’Assemblea stessa, previa approvazione da parte della medesima.

 

ART. 21 - CONVOCAZIONE E VOTAZIONE

La convocazione dell’Assemblea è effettuata a cura del Presidente, a mezzo avviso da affiggersi nei locali della sede sociale ed a mezzo lettera semplice, o a mezzo telefax o a mezzo E-mail da inoltrarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione si potrà inoltre provvedere ad ampliare le modalità di convocazione prevedendo che la convocazione dell’assemblea sia indicata anche su pubblicazioni a carattere quotidiano e periodico, e sul sito web della società. Il Consiglio di Amministrazione potrà scegliere tra i seguenti quotidiani: Il Resto del Carlino, Gazzetta di Reggio, Ultime Notizie, Italia Oggi.

 

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione della data e dell’ora della prima e della seconda convocazione, del luogo della riunione, che può essere diverso dalla sede sociale, ma non fuori dal territorio nazionale italiano, e degli argomenti posti all’ordine del giorno.

La seconda convocazione deve essere fissata in giorno diverso da quello della prima convocazione. In mancanza delle formalità di cui sopra, l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i consorziati aventi diritto al voto e siano intervenuti tutti i Consiglieri e i membri del Collegio Sindacale.

Ciascun Consorziato, a condizione che sia in regola con il versamento dei contributi e delle sanzioni pecuniarie, ha diritto ad un voto.

E’ ammessa la delega tra i consorziati aventi diritto al voto, a condizione che il delegato non faccia parte di altri organi sociali e non sia dipendente del Consorzio.

Ciascun consorziato non può rappresentarne più di altri due con delega separata per ciascuno di essi. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell’assemblea e conservate tra gli atti del Consorzio.

Per le votazioni si procede, di regola, per alzata di mano. Comunque il voto è palese.

Le deliberazioni assunte dall’Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori, se nominati, e trascritte nell’apposito libro.

 

ART. 22 - L’ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, o qualora sussistano particolari esigenze, nel maggior termine di 180 giorni

Essa è convocata, inoltre ogni qualvolta lo ritenga opportuno il consiglio di amministrazione o quando ne facciano richiesta scritta, con l’indicazione degli argomenti da trattare, almeno un decimo dei consorziati aventi diritto al voto od il Collegio dei Sindaci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta.

L’Assemblea ordinaria:

a)      approva i bilanci del Consorzio;

b)      delibera sui versamenti di cui all’art. 16 IV° comma;

c)      elegge e sostituisce i componenti il consiglio di amministrazione;

d)      elegge e sostituisce i componenti il Collegio dei Sindaci ed il suo Presidente;

e)      approva i regolamenti interni del Consorzio;

f)        delibera sulla responsabilità degli organi sociali;

g)      determina le misure degli eventuali compensi o gettoni da corrispondere ai componenti il consiglio di amministrazione, per la loro attività collegiale ed ai Sindaci;

h)      delibera sugli altri argomenti comunque attinenti alle finalità ed alla gestione del Consorzio rimessi alla sua competenza dal presente contratto, dal regolamento o sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione o da coloro che ne hanno chiesta la convocazione.

i)        delibera sull’eventuale attribuzione di ristorni ai soci, anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, che potranno essere determinati in misura proporzionale sulla base della qualità e quantità dello scambio mutualistico ed in relazione al volume di fatturato realizzato con la società. Qualora la società vi risulti iscritta, la determinazione dei ristorni dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge che regolano l’iscrizione alla Sezione Separata dell’Albo Artigiano.

All’assemblea ordinaria spetta il compito ed il potere di determinare l’indirizzo generale dell’attività del Consorzio, per il conseguimento delle finalità dello stesso.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei consorziati aventi diritto a voto.

In seconda convocazione esse è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti o rappresentati.

 

 

ART. 23 - L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Si considera straordinaria l’Assemblea convocata, su decisione del consiglio di amministrazione od in seguito di richiesta scritta, con l’indicazione degli argomenti da trattare, di almeno 1/4 dei consorziati o del Collegio dei Sindaci, per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto che non siano rimesse alla decisione dell’assemblea ordinaria o del consiglio di amministrazione e sulla nomina ed i poteri dei liquidatori in caso di scioglimento del Consorzio.

Quando la convocazione sia richiesta da almeno 1/4 dei consorziati o dal Collegio dei Sindaci, essa deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

L’Assemblea straordinaria, che deve essere tenuta alla presenza di un notaio, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei consorziati aventi il diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei consorziati presenti o rappresentati.

 

TITOLO V

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - IL PRESIDENTE - IL DIRETTORE

 

ART. 24 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 3 - tre - ad un massimo di 13 - tredici - membri eletti dall’Assemblea tra i consorziati che siano in regola con il pagamento delle quote consortili deliberate dagli organi.

I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Il numero di mandati consecutivi non potrà comunque risultare superiore ai limiti di legge.

È fatto divieto agli amministratori di rivestire ruoli o incarichi in altre società senza preventiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Il numero complessivo degli incarichi rivestiti contemporaneamente non può mai risultare superiore a dieci.

 

Il consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno due dei componenti.

I suoi componenti sono convocati, a cura del Presidente, a mezzo di lettera, o a mezzo telefax o a mezzo E-mail da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l’indicazione dell’ora, del giorno e del luogo della riunione e dell’ordine del giorno.

In mancanza delle formalità di cui sopra le riunioni sono valide con la presenza di tutti i componenti.

In particolari casi di urgenza, il consiglio di amministrazione potrà essere convocato per telegramma o telefonicamente almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione assistono i membri effettivi del Collegio Sindacale e può essere chiamato ad assistervi il Direttore, se nominato, ed inoltre deve essere inviato l’avviso di convocazione agli esperti delle Associazioni cui il Consorzio aderisce.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

In assenza di entrambi,  presiede il Consigliere più anziano di età.

Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei membri del consiglio di amministrazione, nominato da chi presiede, o dal Direttore del Consorzio, o da un dipendente del Consorzio, o da un esperto delle associazioni cui il Consorzio aderisce.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti e debbono risultare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, trascritto nell’apposito libro. Il voto è palese.

I consiglieri venuti a mancare nel Corso dell’esercizio, sono sostituiti nei modi previsti dall’art. 2386 del Codice Civile.

Il consiglio di amministrazione è composto con modalità atte a garantire che la maggioranza dei consiglieri sia costituita da consorziati, titolari o rappresentanti, di imprese artigiane a norma del III comma dell’art. 6 della Legge 8 agosto 1985 n.443.

 

ART. 25 - COMPETENZE E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio.

Esso può delegare alcune delle proprie attribuzioni, determinandole nella relativa deliberazione, ad uno dei consiglieri.

Il consiglio di amministrazione esegue le deliberazioni assunte dall’Assemblea e delibera:

a)      sulla nomina del Presidente e del Vice Presidente;

b)      sull’ammissione, sul recesso, sulla decadenza e sulla esclusione dei consorziati;

c)      sulla irrogazione delle sanzioni pecuniarie e sulle sospensioni di cui al precedente art. 9 e come previsto dal regolamento interno;

d)      sulla eventuale nomina dei direttori, sui loro poteri, attribuzioni e remunerazione e sulla designazione di esperti provenienti da Associazioni di categoria per specifiche e particolari consulenze e mansioni;

e)      sull’assunzione, sull’inquadramento e sul licenziamento dei dipendenti del Consorzio;

f)        sul conferimento, nei limiti di legge, di procure ad negotia e speciali, con esclusione di quelle rimesse alla competenza del Presidente;

g)      sulla determinazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, dei compensi dovuti ai membri del consiglio di amministrazione chiamati a svolgere specifici incarichi in favore del Consorzio;

h)      sulla prestazione di garanzie reali e personali a favore di terzi per le obbligazioni assunte dal Consorzio; sulla stipulazione di atti e contratti di ogni genere;

i)        sul compimento di tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione del Consorzio.

Esso può delegare alcune delle proprie attribuzioni, determinandole nella relativa deliberazione, ad uno degli amministratori. In particolare il Consiglio di Amministrazione potrà nominare con attribuzione di delega esclusiva:

a) il responsabile per gli adempimenti di natura gestionale, contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa relativa al personale dipendente ed altri soggetti assicurati. Il delegato sarà anche responsabile di tutti gli adempimenti di natura fiscale, contabile amministrativo proprio del sostituto d'imposta;

b) il responsabile per gli adempimenti relativi alla sicurezza ed igiene del lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs.626/94 e successive modificazioni.

Ai responsabili o all'unico responsabile degli adempimenti citati ai punti a) e b), verranno attribuiti tutti i poteri decisionali inerenti la delega ricevuta garantendo i rapporti con le autorità e gli uffici preposti e, nelle stesse materie, con l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

Il Consiglio di amministrazione inoltre:

l)        redige e deposita la situazione patrimoniale, come previsto dall’art. 2615 bis C.C.;

m)    redige i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società

n)      predispone i progetti dei regolamenti interni del Consorzio;

o)      propone all’Assemblea le eventuali modifiche da apportare al presente statuto;

p)      provvede alla pubblicazione ed alla iscrizione, a norma di legge, degli atti della società consortile;

q)      coopta nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli receduti, dimessi o deceduti fino ad un massimo di 1/3 di quelli nominati dall’Assemblea.

I consiglieri così cooptati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell’intero consiglio di amministrazione.

La responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme del mandato.

 

ART. 26 - IL PRESIDENTE

Il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio sono eletti dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Il Presidente:

a)      ha la rappresentanza del Consorzio a tutti gli effetti, anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti;

b)      ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, in qualsiasi grado di giurisdizione;

c)      rilascia quietanze liberatorie delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque, pubbliche amministrazioni o privati, versate al Consorzio;

d)      presiede le Assemblee ed il consiglio di amministrazione;

e)      dispone per l’esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili ed adempie gli incarichi conferitigli dall’Assemblea o dal Consiglio di amministrazione;

f)        vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare alcune delle sue funzioni al Vice Presidente, al Direttore o ad esperti di cui all’art. 25 lettera d) del presente statuto.

In caso di sua assenza o di suo impedimento, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell’assenza o dell’impedimento del Presidente stesso.

 

ART. 27 - IL DIRETTORE

Il Consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori tecnici, amministrativi e/o commerciali cui affidare l’esecuzione di delibere degli organi consortili o la direzione tecnico-amministrativa del Consorzio, ma non la sua rappresentanza.

Per le stesse funzioni il consiglio di amministrazione può avvalersi di esperti e delle assistenza delle Associazioni di categoria e di tutela dell’associazionismo artigiano.

Il Consiglio di amministrazione determina le attribuzioni, i poteri e la retribuzione dei Direttori.

 

ART. 28 - Collegio Sindacale – Composizione, poteri e doveri.

 

Il Collegio Sindacale se nominato, o reso obbligatorio per disposizioni di legge, si compone di tre membri effettivi e di due sindaci supplenti, scelti dall’assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di legge.

I membri del Collegio, se nominato, vengono eletti dall’Assemblea dei soci. I sindaci se nominati durano in carica 3 (tre) anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

 

            Il Collegio Sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine i sindaci potranno in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.

            Il collegio sindacale nella sua relazione al bilancio deve specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione  sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società, e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Sulla base di delibera dell’assemblea dei soci in sede di nomina, il Collegio sindacale potrà svolgere anche le funzioni di controllo contabile ai sensi di quanto disposto all’art. 2477 del c.c.

 

 

TITOLO VI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

 

ART. 29 - Clausola compromissoria

 

            Le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse all’ interpretazione e applicazione dell’ atto costitutivo e/o, più in generale, all’esercizio dell’attività sociale, potranno venire deferite alla decisione di un Arbitro, o un Collegio Arbitrale, nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Emilia, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell’ avvio della procedura.

            A tal fine, i soggetti interessati dichiarano di conoscere e specificatamente accettare tale Regolamento, con particolare riguardo alle modalità di designazione degli arbitri, che decideranno in via rituale e secondo diritto.

La decisione verrà resa a norma e per gli effetti delle vigenti regole sancite dal Codice di procedura.

 

 

TITOLO VII

REGOLAMENTI INTERNI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - MODIFICHE STATUTARIE

 

ART. 30 - REGOLAMENTI INTERNI

Il consiglio di amministrazione predispone i regolamenti interni del Consorzio, contenenti le disposizioni per disciplinare il funzionamento e per l’esecuzione e l’attuazione del presente statuto, e li sottopone all’approvazione dell’assemblea.

Copia della proposta di regolamento, predisposta dal consiglio di amministrazione, è inviata ai consorziati ed ai componenti gli organi consortili, contemporaneamente alla spedizione dell’avviso di convocazione dell’assemblea nel corso della quale sarà sottoposta ad approvazione.

ART. 31 - SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO

Il Consorzio si scioglie:

a)      per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;

b)      per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo;

c)      per delibera dell’Assemblea straordinaria;

d)      per la impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’Assemblea;

e)      quando il numero dei consorziati è ridotto a  meno di 9.

 

ART. 32 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L’Assemblea che dichiara lo scioglimento del consorzio deve procedere alla nomina dei liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i rappresentanti delle imprese associate, osservate le disposizioni di legge al riguardo. Nel caso di cessazione della Società C., ultimata la liquidazione, l’eventuale attivo del bilancio finale, approvato a norma di legge, dedotte le quote di capitale sociale di spettanza dei soci e gli eventuali residui di finanziamenti da parte di enti pubblici, deve essere destinato secondo le disposizioni previste dall’art. 26 del D.L. C.p.S. n. 1577/1947, così come modificato dagli art.li 8 e 11 della legge n. 59/1992.

E’ comunque vietata la distribuzione fra gli associati di utili e riserve sotto qualsiasi forma ai sensi dell’art. 2 comma 4 e art. 3 Legge 83 del 21/2/1989.

Art. 33 - Rimando alle disposizioni di legge

 

            Per quanto non disposto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile stabilite per le società per azioni per quanto compatibili, e delle leggi speciali in materia di società consortili in forma di cooperativa.

 

ART. 34

Le clausole mutualistiche contenute nel presente Statuto sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.